L’ordinanza 4 settembre 2017, n. 20745 della Corte di cassazione rappresenta l’occasione per indagare la natura del provvedimento di nomina del sequestratario ex art. 1216 cod. civ. e, in particolare, i suoi rapporti tra l’istituto ivi disciplinato e l’omonima figura prevista all’art. 687 c.p.c. Stando ad un primo orientamento, entrambe le figure condividerebbero la medesima finalità sostanziale di assicurare la liberazione del debitore che si trovi nell’impossibilità di dare esecuzione alla prestazione cui è tenuto a causa della mancata cooperazione del creditore. L’esatta determinazione delle ipotesi in cui far ricorso all’una o all’altra procedura andrebbe ricavata dalla formulazione dell’art. 79 disp. att. c.c. che, nello stabilire che la nomina del sequestratario viene effettuata dal presidente del tribunale del luogo in cui si trova l’immobile «se non vi è giudizio pendente», pur senza farvi riferimento espressamente, sembrerebbe alludere ad un differente procedimento per il caso in cui le parti abbiano già dato avvio ad un giudizio per risolvere la controversia tra loro insorta. Questa differente procedura è stata puntualmente individuata nel sequestro previsto dall’art. 687, norma che, invece, annovera proprio l’esistenza di una controversia tra i presupposti applicativi dei c.d. «casi speciali di sequestro». All’estremo opposto si collocano, invece, coloro che proprio dall’inquadramento dell’istituto di cui all’art. 687 c.p.c. all’interno della sezione II del codice di rito, ritengono che non sia possibile negare natura e funzione propriamente cautelare al sequestro ivi disciplinato, segnandone, in tal modo, la distanza rispetto a quello di cui all’art. 1216 c.c. Mentre quest’ultimo assolverebbe alla precipua funzione di consentire il completamento della procedura di liberazione coattiva, avviata tramite la costituzione in mora del creditore, il sequestro speciale di cui al codice di rito troverebbe impiego in caso di controversia tra le parti (non importa se sfociata o meno in una vera e propria causa), consentendo al debitore, in attesa della definizione del conflitto medesimo, di liberarsi in via immediata da ogni eventuale pregiudizio connesso al ritardo nell’adempimento4.Così configurato, il sequestro liberatorio presenta i connotati propri di una misura cautelare anticipatoria, idonea a garantire alla parte che la invoca una tutela funzionalmente equivalente a quella che otterrebbe per effetto di una sentenza di merito

Sulla natura del provvedimento di nomina del sequestratario ex art. 1216 c.c.

Silvana Trabace
2018-01-01

Abstract

L’ordinanza 4 settembre 2017, n. 20745 della Corte di cassazione rappresenta l’occasione per indagare la natura del provvedimento di nomina del sequestratario ex art. 1216 cod. civ. e, in particolare, i suoi rapporti tra l’istituto ivi disciplinato e l’omonima figura prevista all’art. 687 c.p.c. Stando ad un primo orientamento, entrambe le figure condividerebbero la medesima finalità sostanziale di assicurare la liberazione del debitore che si trovi nell’impossibilità di dare esecuzione alla prestazione cui è tenuto a causa della mancata cooperazione del creditore. L’esatta determinazione delle ipotesi in cui far ricorso all’una o all’altra procedura andrebbe ricavata dalla formulazione dell’art. 79 disp. att. c.c. che, nello stabilire che la nomina del sequestratario viene effettuata dal presidente del tribunale del luogo in cui si trova l’immobile «se non vi è giudizio pendente», pur senza farvi riferimento espressamente, sembrerebbe alludere ad un differente procedimento per il caso in cui le parti abbiano già dato avvio ad un giudizio per risolvere la controversia tra loro insorta. Questa differente procedura è stata puntualmente individuata nel sequestro previsto dall’art. 687, norma che, invece, annovera proprio l’esistenza di una controversia tra i presupposti applicativi dei c.d. «casi speciali di sequestro». All’estremo opposto si collocano, invece, coloro che proprio dall’inquadramento dell’istituto di cui all’art. 687 c.p.c. all’interno della sezione II del codice di rito, ritengono che non sia possibile negare natura e funzione propriamente cautelare al sequestro ivi disciplinato, segnandone, in tal modo, la distanza rispetto a quello di cui all’art. 1216 c.c. Mentre quest’ultimo assolverebbe alla precipua funzione di consentire il completamento della procedura di liberazione coattiva, avviata tramite la costituzione in mora del creditore, il sequestro speciale di cui al codice di rito troverebbe impiego in caso di controversia tra le parti (non importa se sfociata o meno in una vera e propria causa), consentendo al debitore, in attesa della definizione del conflitto medesimo, di liberarsi in via immediata da ogni eventuale pregiudizio connesso al ritardo nell’adempimento4.Così configurato, il sequestro liberatorio presenta i connotati propri di una misura cautelare anticipatoria, idonea a garantire alla parte che la invoca una tutela funzionalmente equivalente a quella che otterrebbe per effetto di una sentenza di merito
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