Il lavoro monografico esamina gli effetti, determinati dal diritto comunitario, dell’instaurazione del mercato aperto e concorrenziale sulle politiche legislative statali concernenti la previsione di aiuti pubblici alle imprese. Tale approccio richiede la verifica dei singoli elementi che compongono la nozione giuridica di aiuto incompatibile, ciascuno di essi denso di spunti analitici, oltre che problematici, e comporta l’esame del ruolo che lo Stato ricopre, in modo particolare, nella gestione dei servizi di interesse generale. L’argomento viene affrontato, tra l’altro, perché la politica comunitaria degli aiuti di Stato può mettere in discussione una parte, anche rilevante, delle politiche legislative dello Stato che predispone interventi economici in favore delle imprese. Del resto, l’utilizzo di una varietà praticamente illimitata di aiuti, o le sue numerose forme di dissimulazione, potrebbe pure ingenerare strategie uguali e contrarie da parte di ciascuno Stato membro dell’Unione europea, provocando reazioni certamente dannose per l’economia nel suo complesso. E’ per tale ragione che la Commissione potrebbe, in ipotesi, ma da verificare, dichiarare un aiuto incompatibile con il diritto comunitario anche se, ad esempio, indirizzato a sostenere o promuovere iniziative di carattere sociale. Il contrasto più aspro tra Stati e Commissione si verificherebbe proprio sul terreno delle politiche sociali, anche se sembrerebbe prendere consistenza un nuovo orientamento volto a riconoscere come essenziale l’esistenza di gestioni pubbliche dell’economia e, quindi, compatibili o, se non altro, conciliabili con il diritto della concorrenza. Esaminato il lato negativo, per così dire, della disciplina comunitaria in materia di aiuti, si volge poi lo sguardo dell’indagine verso i criteri utilizzati dalla Commissione per appurare la compatibilità dell’aiuto pubblico con il diritto comunitario della concorrenza. L’obiettivo è quello di esplorare i criteri comuni a tutte le discipline di settore, al fine di ravvisare l’omogeneità dei parametri di giudizio utilizzati dalla Commissione. L’analisi non può non tenere conto anche delle nuove norme derivanti dall’adozione dei regolamenti delegati, che esentano gli Stati dall’obbligo della notifica preventiva per talune categorie di aiuti orizzontali, tra cui quelli in favore delle piccole e medie imprese, della formazione, dell’occupazione, della tutela dell’ambiente e quelli di lieve entità. Non manca il proposito di porre in luce la posizione dello Stato che, invero, nel settore degli aiuti pretende di giocare un ruolo rilevante in ragione delle finalità che si propone di perseguire. I pubblici poteri agiscono in modo tangibile, tra l’altro, in presenza di situazioni di crisi o per sostenere comparti economici “deboli” o per promuovere l’occupazione. Questi provvedimenti statali devono essere preceduti da un attento esame dei criteri attraverso i quali la Commissione decide il “destino” degli aiuti, al fine di evitare problemi di compatibilità comunitaria, che, in definitiva, potrebbero riverberarsi sulle stesse imprese destinatarie della misura ausiliativa (basti pensare all’ordine di recupero delle somme illegittimamente ricevute). Attraverso il sistema delle deroghe e quello delle esenzioni per determinate categorie di aiuti orizzontali gli Stati potrebbero in effetti recuperare una parte della sovranità economica, oltre che implementare le institutional capabilities. La disciplina comunitaria sugli aiuti pubblici non può non produrre effetti sulla c.d. “Costituzione economica”. Si tratta, in definitiva, di esaminare, i possibili fattori di attrito tra l’impostazione a prevalente contenuto interventista scaturita dalle scelte del Costituente e quella prevista dai Trattati comunitari, nella quale assume valore portante il metodo competitivo, cioè la preminenza del mercato concorrenziale, che sembra aver guadagnato il rango di principio generale del nostro ordinamento. L’obiettivo è quello di verificare, attraverso l’analisi dei dati normativi riguardanti le policies inerenti specifici settori economici (ad esempio, l’industria, l’agricoltura, la cooperazione), se, e in quale modo, si possa realizzare una sorta di conciliazione tra gli obiettivi posti a fondamento dell’ordinamento comunitario, e cioè la tutela del mercato concorrenziale, e quelli stabiliti dalla Costituzione, nella quale, come è noto, risalta il ruolo dello Stato nell’economia in luogo di quello del mercato. Le basi costituzionali del sistema degli aiuti pubblici, che hanno rappresentato una parte importante, tra l’altro, della programmazione economica e delle iniziative di supporto dello sviluppo del Mezzogiorno, sembrano porsi, così, in contrasto con l’ordinamento comunitario. Potrebbero, cioè, essere messi in discussione sia il sistema ad economia mista sia la funzione statale di coordinamento relativa alle politiche di incentivazione delle attività produttive, provocandosi, in definitiva, l’antinomia tra l’art. 87 del Trattato CE e l’art. 41, c. 3, Cost. Si tratta di tematiche, ancora aperte e oggetto di diffuso dibattito, sulle quali preme soffermarsi. Lo studio pone in evidenza il ruolo delle Regioni, le cui competenze si collocano in linea con l’esigenza dell’adeguamento funzionale delle istituzioni di fronte al processo della globalizzazione economica e della competizione tra sistemi, in uno scenario che individua nelle autonomie territoriali la sede più idonea per la tutela degli interessi locali, sempre più “minacciati” dalla pressione della concorrenza intracomunitaria e internazionale. La Regione, infatti, partecipa in maniera sensibile allo sviluppo economico, anche su impulso della stessa Unione europea, la quale affida agli enti territoriali dotati di potestà legislativa compiti rilevanti soprattutto nell’ambito della coesione economica e sociale e in quello della programmazione e della gestione dei fondi strutturali. La problematica trattata si presenta di particolare interesse perché l’intervento statale, nelle materie non rientranti nell’elenco di cui all’art. 117, c. 2 e 3 Cost., potrebbe ritenersi giustificato ove fosse manifestato l’interesse alla unità giuridica ed economica dello Stato, anche in funzione della tutela dinamica della concorrenza, depotenziando, in questo modo, le funzioni costituzionali regionali in materia economica.

AIUTI PUBBLICI E VINCOLI COMUNITARI

LUCHENA, Giovanni
2006-01-01

Abstract

Il lavoro monografico esamina gli effetti, determinati dal diritto comunitario, dell’instaurazione del mercato aperto e concorrenziale sulle politiche legislative statali concernenti la previsione di aiuti pubblici alle imprese. Tale approccio richiede la verifica dei singoli elementi che compongono la nozione giuridica di aiuto incompatibile, ciascuno di essi denso di spunti analitici, oltre che problematici, e comporta l’esame del ruolo che lo Stato ricopre, in modo particolare, nella gestione dei servizi di interesse generale. L’argomento viene affrontato, tra l’altro, perché la politica comunitaria degli aiuti di Stato può mettere in discussione una parte, anche rilevante, delle politiche legislative dello Stato che predispone interventi economici in favore delle imprese. Del resto, l’utilizzo di una varietà praticamente illimitata di aiuti, o le sue numerose forme di dissimulazione, potrebbe pure ingenerare strategie uguali e contrarie da parte di ciascuno Stato membro dell’Unione europea, provocando reazioni certamente dannose per l’economia nel suo complesso. E’ per tale ragione che la Commissione potrebbe, in ipotesi, ma da verificare, dichiarare un aiuto incompatibile con il diritto comunitario anche se, ad esempio, indirizzato a sostenere o promuovere iniziative di carattere sociale. Il contrasto più aspro tra Stati e Commissione si verificherebbe proprio sul terreno delle politiche sociali, anche se sembrerebbe prendere consistenza un nuovo orientamento volto a riconoscere come essenziale l’esistenza di gestioni pubbliche dell’economia e, quindi, compatibili o, se non altro, conciliabili con il diritto della concorrenza. Esaminato il lato negativo, per così dire, della disciplina comunitaria in materia di aiuti, si volge poi lo sguardo dell’indagine verso i criteri utilizzati dalla Commissione per appurare la compatibilità dell’aiuto pubblico con il diritto comunitario della concorrenza. L’obiettivo è quello di esplorare i criteri comuni a tutte le discipline di settore, al fine di ravvisare l’omogeneità dei parametri di giudizio utilizzati dalla Commissione. L’analisi non può non tenere conto anche delle nuove norme derivanti dall’adozione dei regolamenti delegati, che esentano gli Stati dall’obbligo della notifica preventiva per talune categorie di aiuti orizzontali, tra cui quelli in favore delle piccole e medie imprese, della formazione, dell’occupazione, della tutela dell’ambiente e quelli di lieve entità. Non manca il proposito di porre in luce la posizione dello Stato che, invero, nel settore degli aiuti pretende di giocare un ruolo rilevante in ragione delle finalità che si propone di perseguire. I pubblici poteri agiscono in modo tangibile, tra l’altro, in presenza di situazioni di crisi o per sostenere comparti economici “deboli” o per promuovere l’occupazione. Questi provvedimenti statali devono essere preceduti da un attento esame dei criteri attraverso i quali la Commissione decide il “destino” degli aiuti, al fine di evitare problemi di compatibilità comunitaria, che, in definitiva, potrebbero riverberarsi sulle stesse imprese destinatarie della misura ausiliativa (basti pensare all’ordine di recupero delle somme illegittimamente ricevute). Attraverso il sistema delle deroghe e quello delle esenzioni per determinate categorie di aiuti orizzontali gli Stati potrebbero in effetti recuperare una parte della sovranità economica, oltre che implementare le institutional capabilities. La disciplina comunitaria sugli aiuti pubblici non può non produrre effetti sulla c.d. “Costituzione economica”. Si tratta, in definitiva, di esaminare, i possibili fattori di attrito tra l’impostazione a prevalente contenuto interventista scaturita dalle scelte del Costituente e quella prevista dai Trattati comunitari, nella quale assume valore portante il metodo competitivo, cioè la preminenza del mercato concorrenziale, che sembra aver guadagnato il rango di principio generale del nostro ordinamento. L’obiettivo è quello di verificare, attraverso l’analisi dei dati normativi riguardanti le policies inerenti specifici settori economici (ad esempio, l’industria, l’agricoltura, la cooperazione), se, e in quale modo, si possa realizzare una sorta di conciliazione tra gli obiettivi posti a fondamento dell’ordinamento comunitario, e cioè la tutela del mercato concorrenziale, e quelli stabiliti dalla Costituzione, nella quale, come è noto, risalta il ruolo dello Stato nell’economia in luogo di quello del mercato. Le basi costituzionali del sistema degli aiuti pubblici, che hanno rappresentato una parte importante, tra l’altro, della programmazione economica e delle iniziative di supporto dello sviluppo del Mezzogiorno, sembrano porsi, così, in contrasto con l’ordinamento comunitario. Potrebbero, cioè, essere messi in discussione sia il sistema ad economia mista sia la funzione statale di coordinamento relativa alle politiche di incentivazione delle attività produttive, provocandosi, in definitiva, l’antinomia tra l’art. 87 del Trattato CE e l’art. 41, c. 3, Cost. Si tratta di tematiche, ancora aperte e oggetto di diffuso dibattito, sulle quali preme soffermarsi. Lo studio pone in evidenza il ruolo delle Regioni, le cui competenze si collocano in linea con l’esigenza dell’adeguamento funzionale delle istituzioni di fronte al processo della globalizzazione economica e della competizione tra sistemi, in uno scenario che individua nelle autonomie territoriali la sede più idonea per la tutela degli interessi locali, sempre più “minacciati” dalla pressione della concorrenza intracomunitaria e internazionale. La Regione, infatti, partecipa in maniera sensibile allo sviluppo economico, anche su impulso della stessa Unione europea, la quale affida agli enti territoriali dotati di potestà legislativa compiti rilevanti soprattutto nell’ambito della coesione economica e sociale e in quello della programmazione e della gestione dei fondi strutturali. La problematica trattata si presenta di particolare interesse perché l’intervento statale, nelle materie non rientranti nell’elenco di cui all’art. 117, c. 2 e 3 Cost., potrebbe ritenersi giustificato ove fosse manifestato l’interesse alla unità giuridica ed economica dello Stato, anche in funzione della tutela dinamica della concorrenza, depotenziando, in questo modo, le funzioni costituzionali regionali in materia economica.
2006
88-8422-531-0
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