La tutela dell’ambiente è una tematica di grande attualità che offre sempre nuovi ed interessanti spunti di riflessione e di approfondimento soprattutto in considerazione della crescente sensibilità che, negli ultimi decenni, il bene ambiente ha suscitato e continua a suscitare nella coscienza sociale. L’acquisita consapevolezza che un ambiente degradato ed insalubre può comprimere irrimediabilmente il pieno godimento dei diritti dell’uomo ostacolandone lo sviluppo della personalità e che, pertanto, il diritto all’ambiente è, al pari degli altri, un diritto dell’uomo, anzi è, per così dire, un diritto “strumentale” al soddisfacimento degli altri diritti, ha indotto i sistemi giuridici ad apprestare a vari livelli strumenti di garanzia e valorizzazione dell’ambiente che ci circonda. Il progressivo aumento di sensibilità ha trovato un riscontro in una produzione normativa, sia a livello nazionale, sia a livello comunitario, ed internazionale che, sebbene non sempre sistematica nè esaustiva, sembra comunque aver colmato almeno in buona misura il preoccupante vuoto preesistente. La situazione descritta, però, almeno dal punto di vista della produzione normativa, non ha avuto la medesima evoluzione tra le fonti sopranazionali, dovendosi nettamente distinguere tra quello che è avvenuto nel sistema comunitario e quello che (non) si è realizzato a livello del diritto pattizio e, nello specifico, nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Convenzione, infatti, non contiene alcuna previsione che faccia esplicito riferimento al diritto dell’ambiente. L’anomia normativa sul punto nell’originaria stesura del documento trova una sua ragione, come già detto, nella acquisizione più recente della necessità di occuparsi dello stretto e importante rapporto che intercorre tra l’ambiente e l’uomo. La perdurante assenza, anche oggi, di una espressa previsione di tale diritto può apparire paradossale laddove la premessa secondo cui i diritti dell’uomo e il diritto all’ambiente si strutturano in un rapporto di reciproco condizionamento è divenuta quasi scontata. L’esame di siffatta tematica, anche a causa dell’anomia normativa sul punto, ha presupposto l’analisi di almeno tre diversi profili che, tuttavia, trovano un punto d’incontro nell’effettività della tutela stessa: la collocazione nel sistema delle fonti del diritto pattizio; la tutela giurisdizionale offerta dalla Corte di Strasburgo al diritto dell’ambiente; il coordinamento tra gli organi giurisdizionali (interni, comunitari ed internazionali) che offrono tutela ad un medesimo diritto (c.d. tutela multilevel).

La tutela dell'ambiente nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo

NICO, Anna Maria
2005-01-01

Abstract

La tutela dell’ambiente è una tematica di grande attualità che offre sempre nuovi ed interessanti spunti di riflessione e di approfondimento soprattutto in considerazione della crescente sensibilità che, negli ultimi decenni, il bene ambiente ha suscitato e continua a suscitare nella coscienza sociale. L’acquisita consapevolezza che un ambiente degradato ed insalubre può comprimere irrimediabilmente il pieno godimento dei diritti dell’uomo ostacolandone lo sviluppo della personalità e che, pertanto, il diritto all’ambiente è, al pari degli altri, un diritto dell’uomo, anzi è, per così dire, un diritto “strumentale” al soddisfacimento degli altri diritti, ha indotto i sistemi giuridici ad apprestare a vari livelli strumenti di garanzia e valorizzazione dell’ambiente che ci circonda. Il progressivo aumento di sensibilità ha trovato un riscontro in una produzione normativa, sia a livello nazionale, sia a livello comunitario, ed internazionale che, sebbene non sempre sistematica nè esaustiva, sembra comunque aver colmato almeno in buona misura il preoccupante vuoto preesistente. La situazione descritta, però, almeno dal punto di vista della produzione normativa, non ha avuto la medesima evoluzione tra le fonti sopranazionali, dovendosi nettamente distinguere tra quello che è avvenuto nel sistema comunitario e quello che (non) si è realizzato a livello del diritto pattizio e, nello specifico, nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Convenzione, infatti, non contiene alcuna previsione che faccia esplicito riferimento al diritto dell’ambiente. L’anomia normativa sul punto nell’originaria stesura del documento trova una sua ragione, come già detto, nella acquisizione più recente della necessità di occuparsi dello stretto e importante rapporto che intercorre tra l’ambiente e l’uomo. La perdurante assenza, anche oggi, di una espressa previsione di tale diritto può apparire paradossale laddove la premessa secondo cui i diritti dell’uomo e il diritto all’ambiente si strutturano in un rapporto di reciproco condizionamento è divenuta quasi scontata. L’esame di siffatta tematica, anche a causa dell’anomia normativa sul punto, ha presupposto l’analisi di almeno tre diversi profili che, tuttavia, trovano un punto d’incontro nell’effettività della tutela stessa: la collocazione nel sistema delle fonti del diritto pattizio; la tutela giurisdizionale offerta dalla Corte di Strasburgo al diritto dell’ambiente; il coordinamento tra gli organi giurisdizionali (interni, comunitari ed internazionali) che offrono tutela ad un medesimo diritto (c.d. tutela multilevel).
2005
88-8422-405-5
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